Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere, ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, pari a 10 euro per ogni albero di limoni, di cui 5 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

 

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